Regolamento
REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE
“FEDERAZIONE NAZIONALE COMUNITA’ AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO”
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Al fine di consolidare un’organizzazione interna che garantisca continuità, efficacia ed efficienza
dei progetti dell’Associazione, il presente regolamento riconosce come da Statuto le sotto
elencate figure di riferimento:
ART. 2 – PRESIDENTE
– Rappresenta legalmente l’Associazione;
– Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali;
– Assicura lo svolgimento organico e unitario dell’Associazione;
– Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.
ART. 3 – VICE PRESIDENTE
– Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso in tutte le funzioni attribuitegli
ART. 4 – SEGRETARIO
– Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
o Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
o Invia le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
o Cura la tenuta dei libri dei verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione
ART. 5 – SEGRETARIO SCIENTIFICO
– Il segretario scientifico coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, ha i seguenti compiti:
o Monitorare e valutare la conformità delle attività dell’associazione con gli scopi statuari relativi alla finalità scientifica dalla Associazione stessa
ART. 6 – TESORIERE
– E’ incaricato della gestione contabile e amministrativa.
– Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
– Predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
– Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 7 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo pubblica il Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.
L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto in formato cartaceo o per e-mail alla sede sociale.
Dopo la comunicazione del giorno in cui si svolgerà l’Assemblea il Consiglio Direttivo, entro il sesto giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, effettuerà la pubblicazione delle candidature e delle liste pervenute la quale sarà resa disponibile a tutti i Soci mediante la pubblicazione (con vari mezzi) e affissione in modo visibile
nella sede sociale.
Dopo la prima elezione relativa al momento della fondazione della Associazione, può presentare la candidatura alla carica di Presidente solamente un Socio Ordinario che risulti essere iscritto da almeno 3 anni. Nel caso in cui pervenga solamente una candidatura alla carica di Presidente verrà ugualmente votata dall’assemblea e sarà eletto a maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto.
Nelle candidature per le cariche sociali non sono ammessi i soci che non sono in regola con i pagamenti.
ART. 8 – I SOCI
SOCIO FONDATORE
Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
SOCIO ORDINARO
– Diritto di partecipazione e voto all’Assemblea Generale dei soci
– Diritto di essere eletto nel Consiglio Direttivo e come Presidente
– Diritto di candidarsi come membro nel Consiglio Direttivo.
AMMISSIONE ALL’ORDINARIATO
L’ammissione dei soci avviene su domanda redatta dagli interessati su appositi formulari da presentarsi al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere corredata da:
– copia del curriculum vitae et studiorum;
– copia dell’ attestazione dell’avvenuta collaborazione con la Federazione in qualità di volontario per un periodo minimo di 2 anni;
– copia della ricevuta del versamento della quota associativa;
Almeno due volte l’anno, il Consiglio Direttivo valuta le eventuali domande di ammissione e, se vi sono, istituisce la Commissione per l’accettazione all’Ordinariato. Detta Commissione, formata da 3 Soci Ordinari anche parte del Consiglio Direttivo, valuterà l’idoneità della documentazione presentata, esprimerà un giudizio a maggioranza e lo sottoporrà al Consiglio Direttivo stesso. Questi, in caso di giudizi positivi, metterà ai voti in Assemblea l’ammissione del richiedente. L’Assemblea giudicherà anche in base all’autorevolezza del lavoro della Commissione di cui sopra. Il Presidente vigilerà sulle varie operazioni.
I REQUISITI per essere accolti come soci sono i seguenti:
– onestà, correttezza, rigore morale
– avere la necessaria idoneità psico-fisica in relazione all’attività da svolgere
– aver compiuto la maggiore età
– aver sottoscritto per accettazione il presente regolamento
– essere una Istituzione di comunità o un singolo membro di una istituzione di comunità che dimostri, in una presentazione del proprio lavoro, di avere formazione, supervisione e lavoro sul gruppo operatori condotto da membri della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) o da psicoterapeuti di dichiarato orientamento psicoanalitico, o di essere uno psicoanalista o psicoterapeuta a dichiarato orientamento psicoanalitico formatore o supervisore o coordinatore di gruppi in o di comunità.
SOCIO ONORARIO
Sono Soci Onorari persone o istituzioni di altissimo, documentato e duraturo impegno rispetto agli scopi statutari. Il Socio Onorario non è soggetto al pagamento della quota sociale annuale o ad altre forme di impegno economico per l’Associazione.
ART. 9 – I COLLABORATORI VOLONTARI
L’associazione riconosce la condizione di “collaboratori volontari” della associazione stessa. Detti collaboratori volontari, che non sono soci, saranno organizzati dalla associazione e saranno date loro specifiche mansioni nel rispetto delle finalità statutarie. La loro partecipazione in quanto “Collaboratori volontari” sarà registrata nella documentazione societaria e presentata sul sito web della associazione. Ad essi è richiesto l’obbligo alla formazione, alla supervisione e all’attività di gruppo dinamico interni alla Federazione stessa.
Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO:
L’esclusione dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per:
-Dimissioni, decesso o esclusione;
-Mancato pagamento della quota sociale Svolgimento di attività incompatibili con quelle dell’Associazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione.
-Inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell’Associazione
-Assenza ingiustificata a tre Assemblee consecutive;
Costituisce causa di esclusione anche:
-la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
-l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l’alcolismo.
-l’essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l’aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.
-l’appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all’art. 416 bis C.P.
-una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell’Associazione o alla sua azione.
-una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si presta servizio.
-formare un’Associazione con le stesse finalità.
-il creare “consigli direttivi” senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una città come sede secondaria dell’associazione
-l’utilizzo di fondi devoluti all’associazione senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Costituisce causa di sospensione anche:
-una qualsiasi misura di sicurezza.
Costituisce causa di sospensione e/o esclusione:
-ogni iniziativa locale presa dal un socio o un gruppo di soci senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo della sede centrale.
-raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione
-l’utilizzo di divise, tesserini o altro materiale riconducibile all’Associazione al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo
ART. 11 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci ordinari dell’associazione, come singoli o in quanto comunità, hanno il dovere di:
-prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, rispettando ed accettando i principi dello Statuto ed il Regolamento interno dell’Associazione.
-sottoscrivere la quota associativa annua.
-evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione.
-evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione dall’Associazione.
-individuare nella psicoanalisi – a partire da Freud e dalla sua metapsicologia – per proseguire poi con i Maestri antichi e recenti – il proprio riferimento teorico, metodologico e progettuale, declinato nel suo uso nel contesto comunitario e federativo; -seguire la formazione gratuita ad orientamento psicoanalitico presente nel Sito di “LESRA E RUBIN ONLUS”; -partecipare agli Eventi scientifici e formativi gratuiti realizzati a livello internazionale, nazionale e
regionale dalla Federazione, ed ad altri Eventi scientifici valutati di interesse federativo dal segretario scientifico dell’associazione.
Qualsiasi attività societaria, compresa quella formativa, viene erogata dai Soci idonei a titolo gratuito e spirito di condivisione gruppale.
Art. 12 – QUOTA SOCIALE
Ogni socio è tenuto al versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essa é annuale. I soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la qualità di soci.
QUOTE ANNUALI DI ADESIONE:
SOCI ORDINARI PERSONE GIURIDICHE € 80,00
SOCI ORDINARI PERSONE FISICHE € 40,00
COLLABORATORI VOLONTARI Gratuito
Art. 13 – LIBRI SOCIALI
I libri dell’Associazione sono:
– Libro Soci
– Libri dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
– Libro delle Entrate e delle Uscite
– Bollettario ricevute quote sociali
Art. 14 – CONTABILITA’
Le entrate e le uscite saranno annotate sul relativo libro progressivamente in ordine di data, singolarmente su righe distinte, contrassegnate da un codice identificativo ai fini di raggruppamento di bilancio, preventivamente definito dal Consiglio Direttivo. Al termine di ogni mese saranno riportati i rispettivi totali parziali cominciando per ogni mese una nuova pagina.
Art. 15 – BILANCIO
Il bilancio consuntivo sarà redatto in base al criterio di cassa, raggruppando le entrate e le uscite per categorie omogenee. Analoghe modalità saranno adottate per il bilancio preventivo.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il Tesoriere elaborerà il progetto di bilancio consuntivo entro il mese di febbraio di ogni anno ed entro lo stesso termine ne trasmetterà copia ai componenti del Consiglio Direttivo. Entro il successivo mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e, una volta approvato, verrà depositato presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il progetto del bilancio consuntivo verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
Statuto
REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE
“FEDERAZIONE NAZIONALE COMUNITA’ AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO”
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Al fine di consolidare un’organizzazione interna che garantisca continuità, efficacia ed efficienza
dei progetti dell’Associazione, il presente regolamento riconosce come da Statuto le sotto
elencate figure di riferimento:
ART. 2 – PRESIDENTE
– Rappresenta legalmente l’Associazione;
– Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali;
– Assicura lo svolgimento organico e unitario dell’Associazione;
– Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.
ART. 3 – VICE PRESIDENTE
– Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso in tutte le funzioni attribuitegli
ART. 4 – SEGRETARIO
– Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
o Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
o Invia le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
o Cura la tenuta dei libri dei verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione
ART. 5 – SEGRETARIO SCIENTIFICO
– Il segretario scientifico coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, ha i seguenti compiti:
o Monitorare e valutare la conformità delle attività dell’associazione con gli scopi statuari relativi alla finalità scientifica dalla Associazione stessa
ART. 6 – TESORIERE
– E’ incaricato della gestione contabile e amministrativa.
– Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
– Predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
– Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ORGANI
Art. 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Sindaci
– il Collegio dei Garanti
Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta 4 l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
– deliberare sul bilancio consuntivo;
– esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
– deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
– deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
– stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
– deliberare sulle modifiche allo Statuto;
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di una delega.
Art. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Il Presidente è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta. Il Segretario deve redigere il verbale della seduta.
Art. 10
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario. 5
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Tra i componenti del Direttivo viene nominato il Segretario Scientifico dell’Associazione.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all’attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.
Ogni socio membro del Direttivo può svolgere più incarichi.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
– eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente (che è anche Presidente dell’Assemblea) e il Vice Presidente;
– nominare il Segretario ed il Tesoriere;
– amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
– predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
– indire convegni, incontri di studio, seminari e quanto altro relativamente alla attività formativa e scientifica societaria;
– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
– deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
– proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione o che abbiano particolari competenze.
PRESIDENTE
Art.14
Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
Art. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
Art. 16
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.
TESORIERE 7
Art. 17
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all’esecuzione di pagamenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la sua firma abbinata a quella del Presidente.
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 18
L’Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità, può eleggere un Collegio dei Sindaci composto da tre soci con esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo. I Sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
Per l’assolvimento del proprio mandato, i Sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.
L’incarico di Sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.
COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 19
L’Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità, può eleggere un Collegio dei Garanti composto da tre soci con esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.
L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
– quote e contributi dei soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 21
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 22
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.
Art. 24
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.